ARTICOLO 5 SOCI 5.1 Il numero di soci è illimitato.
5.2 Sono soci tutte le persone la cui ammissione venga approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
5.3 Possono essere soci anche i minori di età, in tal caso tutti i rapporti con <personnamew:stonproductidla Mutua>la Mutua sono svolti da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. L’ammissione è comunque condizionata al versamento della quota di adesione e dei contributi sociali.
5.4 Nei casi di morosità stabiliti dal regolamento, al socio non potranno essere erogate le prestazioni/sussidi assistenziali.
5.4 I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
5.5 Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e cittadinanza, codice fiscale;
- l’attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.
5.6 Si intenderà domanda di iscrizione anche il solo versamento della quota fissata dal consiglio di amministrazione, effettuato dal richiedente sul conto corrente bancario o postale della Mutua. Al versamento dovrà seguire l’indicazione dei dati di cui sopra da parte del richiedente.
5.7 Sull’accoglimento della domanda di adesione, decide il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento del versamento. Trascorso tale termine la domanda si intende accettata.
5.8 L’organo amministrativo procederà ad iscrivere dopo tale termine il nuovo socio nel libro soci. Il rigetto della domanda dovrà essere comunicato dall’organismo amministrativo al domicilio indicato dal richiedente e comporta la restituzione delle somme versate dal richiedente.
5.9 Il vincolo sociale si costituisce dalla iscrizione del socio nel libro soci da parte del consiglio di amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge decorso il periodo fissato nell’apposito regolamento
5.10 I soci sono tenuti a rispettare lo statuto e regolamento della Mutua, osservare le delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, di versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali dovuti , come determinati dal regolamento e, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.
5.11 Il socio che cessa di fare parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati e degli eventuali danni.
5.12 Il socio può recedere dalla Mutua dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale.
5.13 Il recesso ha efficacia con la chiusura dell’esercizio in corso, applicandosi peraltro quanto previsto dall’art. 2530 c.c.
5.14 Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente o materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con <personnamew:stonproductidla Mutua.>la Mutua.
ARTICOLO 6 PATRIMONIO SOCIALE
6.1 Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal fondo sociale formato dai contributi associativi versati dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio nel regolamento della Mutua. Il loro importo è stabilito annualmente con deliberazione del consiglio di amministrazione;
b) dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato;
6.2 I lasciti o le donazioni che <personnamew:stonproductidla Mutua>la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.
6.3 Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono impiegate per la gestione della Mutua nonché, eventualmente in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso istituti di credito, casse postali e istituti finanziari.
6.4 Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante la vita della Mutua.
ARTICOLO 7 ESERCIZIO SOCIALE
7.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno.
7.2 L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo.
7.3 Nessun utile può essere destinato ai Soci sotto qualsiasi forma.
7.4 Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.