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ASSISTENZA E PROTEZIONE
Statuto Art. 1 - 7
Statuto Art. 8 - 10
Regolamento
Come Associarsi
Area Convenzioni
Rassegna Stampa

STATUTO SOCIALE DI IDEALMUTUA

DENOMINAZIONE   

SEDE   

DURATA   

SCOPI   

SOCI

PATRIMONIO SOCIALE

ESERCIZIO SOCIALE

ORGANI DELLA MUTUA

PERSONALE – REGOLAMENTO

LIQUIDAZIONE – NORME FINALI

ARTICOLO  1 DENOMINAZIONE

1.1           È costituita ai sensi e agli effetti della legge 15 aprile 1886 n. 3818, una società di mutuo soccorso con la denominazione “IDEALMUTUA - Società di Mutuo Soccorso”  in seguito per brevità viene indicata,  “Mutua”

ARTICOLO  2  SEDE

2.1           <personnamew:stonproductidla Mutua>La Mutua ha sede in Piazza Cavour <metricconverterw:stonproductid7 a>7 a Milano (MI), eventuali variazioni della sede sociale nell’ambito del Comune di Milano potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

2.2           Possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi locali e uffici secondari, nominati incaricati e rappresentanti di zona, comitati, nonché altri organismi rappresentativi anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale della Mutua, uffici amministrativi e dipendenze in genere.

ARTICOLO  3 DURATA

3.1           La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

ARTICOLO  4 SCOPI

4.1           <personnamew:stonproductidla Mutua>La Mutua è retta dai principi di mutualità, e senza alcun fine di speculazione e di lucro, ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso a beneficio dei propri soci  in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge oltre che dal presente statuto, e più precisamente erogare, in forma diretta o indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie anche ad integrazione delle prestazioni previste dalla legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito Regolamento.

4.2           <personnamew:stonproductidla Mutua>La Mutua può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia con Mutue italiane che nell’ambito dell’Unione europea, affidando ad esse l’esplicazione di determinati servizi.

4.3           Per il conseguimento dello scopo sociale, <personnamew:stonproductidla Mutua>la Mutua può compiere operazioni immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e nei confronti del pubblico) e purché attenenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.

4.4           <personnamew:stonproductidla Mutua>La Mutua nello svolgimento della propria attività si propone tra l’altro di:

a)        erogare ai soci assistenze, sussidi e prestazioni in caso di infortunio, malattia, invalidità, inabilità temporanea o permanente, inabilità di lunga durata, morte o altri prevedibili e imprevedibili eventi,  sia in forma diretta che indiretta, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge.

b)        gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazione di categoria, sia in forma diretta che indiretta, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge.

c)        partecipare e rafforzare i principi della mutualità e legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi e altre persone bisognose di aiuto, assumendo, a questo scopo, tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee dagli organi amministrativi;

d)        stipulare accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario assicurativo, parasanitario, con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici e privati, centri poli-specialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; con ordini professionali di medici specialistici e non, con centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni di volontariato; con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici; con stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

e)        promuovere e sostenere la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o per anziani;

f)         promuovere attività nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;

g)        promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Le prestazioni/sussidi erogati, saranno stabilite dal regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione

ARTICOLO 5  SOCI

5.1           Il numero di soci è illimitato.

5.2           Sono soci tutte le persone la cui ammissione venga approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

5.3           Possono essere soci anche i minori di età, in tal caso tutti i rapporti con <personnamew:stonproductidla Mutua>la Mutua sono svolti da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. L’ammissione è comunque condizionata al versamento della quota di adesione e dei contributi sociali.

5.4           Nei casi di morosità stabiliti dal regolamento, al socio non potranno essere erogate le prestazioni/sussidi assistenziali.

5.4           I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

5.5           Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e cittadinanza, codice fiscale;

- l’attività svolta;

- ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

5.6           Si intenderà domanda di iscrizione anche il solo versamento della quota fissata dal consiglio di amministrazione, effettuato dal richiedente sul conto corrente bancario o postale della Mutua. Al versamento dovrà seguire l’indicazione dei dati di cui sopra da parte del richiedente.

5.7           Sull’accoglimento della domanda di adesione, decide il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento del versamento. Trascorso tale termine la domanda si intende accettata.

5.8           L’organo amministrativo procederà ad iscrivere dopo tale termine il nuovo socio nel libro soci. Il rigetto della domanda dovrà essere comunicato dall’organismo amministrativo al domicilio indicato dal richiedente e comporta la restituzione delle somme versate dal richiedente.

5.9           Il vincolo sociale si costituisce dalla iscrizione del socio nel libro soci da parte del consiglio di amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge decorso il periodo fissato nell’apposito regolamento

5.10          I soci sono tenuti a rispettare lo statuto e regolamento della Mutua, osservare le delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, di versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali dovuti , come determinati dal regolamento e, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

5.11          Il socio che cessa di fare parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati e degli eventuali danni.

5.12          Il socio può recedere dalla Mutua dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale.

5.13          Il recesso ha efficacia con la chiusura dell’esercizio in corso, applicandosi peraltro quanto previsto dall’art. 2530 c.c.

5.14          Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente o materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con <personnamew:stonproductidla Mutua.>la Mutua.

ARTICOLO  6  PATRIMONIO SOCIALE

6.1                  Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo sociale formato dai contributi associativi versati dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio nel regolamento della Mutua. Il loro importo è stabilito annualmente con deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato;

6.2           I lasciti o le donazioni che <personnamew:stonproductidla Mutua>la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

6.3                  Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono impiegate per la gestione della Mutua nonché, eventualmente in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso istituti di credito, casse postali e istituti finanziari.

6.4                  Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante la vita della Mutua.


ARTICOLO  7  ESERCIZIO SOCIALE

7.1      L'esercizio sociale va dal 1° (primo) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

7.2      L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo.

7.3      Nessun utile può essere destinato ai Soci sotto qualsiasi forma.

7.4      Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

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