ARTICOLO 8 ORGANI DELLA MUTUA 8.1 Sono organi della Mutua:
a l'assemblea dei soci;
b il consiglio di amministrazione;
c il presidente;
d il collegio dei sindaci.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
8.2 L'assemblea è composta dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi e siano in regola con il pagamento dei contributi. Essa è ordinaria e straordinaria.
All'assemblea ordinaria spetta:
1. approvare il bilancio annuale;
2. eleggere il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci;
3. trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria delibera:
1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento della Mutua;
3. sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
8.3 L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal consiglio di amministrazione, in caso di sua inerzia, dal collegio dei sindaci, in qualsiasi città scelta dallo stesso consiglio di amministrazione, purché sia tenuta nel territorio italiano.
8.4 Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, istituire su tutto il territorio nazionale sezioni di soci numericamente omogenee che si riuniscono in assemblee separate assumendo le deliberazioni sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nominando un proprio delegato ad esprimerne il voto in tale ultimasede.
8.5 Le assemblee sono convocate oltre che dal consiglio di amministrazione, su richiesta scritta e motivata del collegio sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita, a sensi dell'art. 2533 cod. civile.
8.6 Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi ed in regola con il pagamento dei contributi. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
8.7 La convocazione dell’assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita mediante pubblicazione sull’organo di informazione della Mutua e/o sul sito web www.idealmutua.it , almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per le assemblee separate; l'assemblea generale dovrà essere prevista almeno 15 (quindici) giorni dopo tale ultima data.
8.8 L'avviso di convocazione deve contenere, per quanto concerne le assemblee separate, l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui verranno tenute, l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare nell'assemblea generale, la previsione di nomina del delegato. Per le assemblee separate è prevista un'unica convocazione.
Per quanto concerne l'assemblea generale il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.
8.9 per la validità delle assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà dei soci avente diritto al voto. Quando la prima convocazione vada deserta, l’assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della primaria e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.
8.10 l’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno prese con la maggioranza assoluta nell’assemblea ordinaria salvo che per le cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa; e con maggioranza dei 2/3 nell’assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei soci rappresentati dai delegati presenti all’assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.
8.11 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non soci.
Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi a cura del presidente e del segretario.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.12 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci.
Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il presidente, un vice presidente, un tesoriere e segretari della Mutua, qualora non siano stati previamente nominati dall'assemblea.
Le cariche di tesoriere e segretario non sono cumulabili; il tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’associazione.
Il tesoriere tiene la cassa e l’elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al consiglio stesso.
In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, fra quelli eletti dall’assemblea, il consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati durano in carica fino alla successiva assemblea. Il consiglio di amministrazione si intende decaduto laddove venga a mancare la maggioranza dei consiglieri. In tal caso, entro 30 giorni dalla sopravvenuta decadenza, il presidente convoca l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
8.13 Il consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e del regolamento.
Il consiglio di amministrazione assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.
Oltre ad ogni altra funzione ad esso ascritta dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento, il consiglio di amministrazione provvede, in particolare:
all'adozione, aggiornamento e/o modifica del regolamento, per adeguarlo alla migliore operatività, anche gestionale, della Mutua;
all'adozione, aggiornamento e/o modifica di eventuali regolamenti delle prestazioni rese; alla redazione del rendiconto annuale.
Ogni deliberazione afferente adozione, aggiornamenti e/o modifiche dei suddetti regolamenti dovrà essere assunta dal consiglio di amministrazione senza possibilità di delega.
8.14 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, devono risultare da verbale firmato da tutti gli intervenuti.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i sindaci.
Il consiglio di amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni e rilasciare procure.
8.14 Il consiglio di amministrazione è convocato, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché su richiesta del collegio dei sindaci o della maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail e/o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno due giorni prima della riunione.
Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.
Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
In caso di parità dei voti, è approvata la delibera votata dal presidente.
Delle riunioni del consiglio di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
8.15 La remunerazione dei consiglieri è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
8.17 Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il consiglio di amministrazione potrà nominare un direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.
Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.
IL PRESIDENTE
8.18 Il presidente del consiglio di amministrazione:
- ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale;
- convoca l'assemblea dei soci con le modalità previste ;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, del regolamento, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- cura la redazione del bilancio della relativa relazione illustrativa da presentare al consiglio di amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- formula al consiglio di amministrazione le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.
- previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con procura speciale, ad impiegati e collaboratori della Mutua.
In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il vice presidente.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
8.19 Il Collegio Sindacale è formato da due sindaci effettivi di cui uno con funzioni di presidente ed eventualmente un supplente, eletti dall'assemblea.
Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'assemblea stessa stabilisce per i sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.
8.18 Il collegio dei sindaci deve controllare l’amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I sindaci devono anche:
- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- convocare l'assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.
8.19 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
ARTICOLO 9 IL PERSONALE - IL REGOLAMENTO
9.1 Il personale dirigente della Mutua ed i collaboratori muniti di procura sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione con conferimento di delega al presidente per la formalizzazione.
9.2 Il funzionamento della cassa è disciplinato da apposito Regolamento Applicativo approvato dall'assemblea.
ARTICOLO 10 LIQUIDAZIONE - NORME FINALI
10.1 L’Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.
10.2 Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia.
10.3 Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, il foro competente è quello di Milano
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le disposizioni di legge in materia.