REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO DI IDEALMUTUA Il presente Regolamento applicativo con i relativi allegati, è stato approvato dall’assemblea dei soci del 11.05.06 e sostituisce integralmente ogni altra edizione precedente.
TITOLO I
Diritti e doveri dei soci
ART. 1 - AMMISSIONE DEI SOCI
In applicazione all'art. 5 dello Statuto Sociale possono richiedere l'ammissione a IDEALMUTUA tutte le persone fisiche (che abbiano compiuto il 18° anno di età) e giuridiche residenti o aventi sedi in Italia o con cittadinanza italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, iscriverà il nuovo Socio nel libro dei Soci.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna al rispetto delle norme dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo. All'atto della domanda l'aspirante Socio ha il diritto di ricevere una copia dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo ed ha il dovere di prenderne visione. Da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo Socio delle norme statutarie e regolamentari.
Perfezionatasi l’iscrizione a norma di Statuto, la decorrenza delle prestazioni di IDEALMUTUA sarà quella del primo giorno del mese successivo al perfezionamento dell’iscrizione, fermo il rispetto delle disposizioni relative ai pagamenti del contributo associativo e dei contributi alle formule scelte.
Le carenze per acquisire il diritto ai sussidi relativi alle prestazioni dei Fondi prescelti dal socio (e per le quali ha versato il relativo contributo) sono stabilite ed indicate nelle Norme di Assistenza che regolano le prestazioni dei singoli Fondi.
Con l'iscrizione a IDEALMUTUA (od al rinnovo annuale dell'iscrizione) il Socio ed il suo intero nucleo familiare beneficiano per l'intera durata dell'anno associativo delle prestazioni assistenziali previste e regolamentate dalle Norme di Assistenza.
ART. 2 - AVENTI DIRITTO
Sono aventi diritto il socio e (se iscritti) i seguenti componenti del nucleo familiare:
il coniuge o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio, fiscalmente a carico, i figli fiscalmente a carico conviventi e non (compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati).
I figli di età superiore ai 26 anni possono essere compresi nel nucleo previo rilascio di autocertificazione che dichiari il carico fiscale in capo all'iscritto.
Le variazioni del nucleo familiare iscritto devono essere comunicate a IDEALMUTUA all'atto del loro verificarsi e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni medesime si sono verificate.
In caso di decesso del Socio, i familiari dello stesso (iscritti) hanno diritto alla prosecuzione delle prestazioni per tutto l'anno solare in cui il decesso è avvenuto e possono continuare nell'iscrizione a IDEALMUTUA.
L'adesione vincola il Socio per un anno contributivo e si intende rinnovata tacitamente per un ugual periodo, in difetto di disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi da parte del Socio stesso almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 3 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PER PRESTAZIONI
L'anno contributivo inizia il 1 Luglio e termina il 30 Giugno. I nuovi Soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale nella misura di Euro 25,00, per quanto attiene l'esercizio in corso.
In caso di mancato o parziale pagamento dei contributi previsti per le prestazioni, le prestazioni di IDEALMUTUA restano sospese dal trentesimo successivo a quello della scadenza di pagamento. Le prestazioni riprendono vigore 30 giorni dopo il pagamento di tale contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di sospensione. Dopo 6 mesi dalla scadenza decade dal diritto alle prestazioni relative a quella annualità, fermo restando il diritto di IDEALMUTUA di esigere i contributi dovuti e non versati.
La misura dei contributo annuale viene determinata, di anno in anno e prima dell'esercizio cui si riferisce, dal Consiglio di Amministrazione. Con il versamento dei contributi associativi il Socio ed il suo nucleo familiare hanno diritto alle "Prestazioni di assistenza" come previsto dalle Norme che le regolano.
ART. 4 - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI
L’eventuale istituzione di sezioni deve essere eseguita in ossequio ai criteri che seguono.
Nel rispetto delle aree geografiche di appartenenza e quindi, preferibilmente, in ciascun capoluogo di regione, sono costituite una o più sezioni, secondo quanto previsto al comma che segue.
Ogni sezione è formata da non meno di cento soci, rispettando, per quanto possibile, mediante accorpamento, l'omogeneità del numero degli iscritti alle varie sezioni.
L'iscrizione di nuovi soci comporterà, secondo necessità, l'adeguamento del numero delle sezioni.
L'apertura di nuove sezioni, il reperimento della sede regionale e quant'altro necessario per il funzionamento delle sezioni, è curato ed attuato dal Consiglio di Amministrazione, cui compete ogni potere in proposito.
ART. 5 – SEZIONI DI COMPETENZA
I soci di IDEALMUTUA sono inseriti, a cura del Consiglio di Amministrazione, nella sezione di competenza, in base alla residenza ed alla data di iscrizione alla Mutua.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a tenere un albo aggiornato delle sezioni e dell'appartenenza alle stesse dei soci.
Compete al Consiglio ogni attività ed incombente per l'esecuzione di quanto previsto nel presente articolo.
ART. 6 - PRESTAZIONI DEI FONDI A FAVORE DEGLI ISCRITTI E RELATIVI CONTRIBUTI
Il Socio ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni di uno o più dei Fondi di IDEALMUTUA , sulla base delle Combinazioni prescelte e dei contributi versati.
Le prestazioni dei Fondi di IDEALMUTUA e delle relative Combinazioni ed i relativi contributi saranno di anno in anno definite dal Consiglio di Amministrazione e rese note in tempo utile ai Soci attraverso opportune forme di comunicazione, anche mediante mera pubblicazione sul sito web.
L'iscrizione ai Fondi vincola il socio per un triennio e si intende rinnovata tacitamente per un ugual periodo nel solo caso in cui vengano confermate di anno in anno le condizioni ed i termini delle prestazioni. In caso contrario il socio può recedere dalle stesse a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail o telegramma, da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di mancato o ritardato pagamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3
ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione, secondo le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario;
- mediante versamento in c/c postale;
- mediante assegno bancario o circolare;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di una azienda che ha sottoscritto con IDEALMUTUA un apposito accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi per conto del Socio stesso.
ART. 8 - Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003
Il Socio ed i componenti iscritti del suo nucleo familiare contestualmente alla sottoscrizione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 13 Legge DL 196/03, prestano il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili (anagrafici, postali, telefonici, fiscali, erogazione sussidi, stato di salute, regolarità pagamenti, domiciliazione bancaria, ecc.) siano registrati nella banca dati di IDEALMUTUA e vengano utilizzati unicamente per la gestione contrattuale del rapporto fra IDEALMUTUA ed il Socio e per l'assolvimento degli obblighi di legge. Prestano inoltre consenso a che la diffusione dei dati personali a soggetti esterni avvenga unicamente nei seguenti casi:
- soggetti esterni con specifici incarichi per conto di IDEALMUTUA (gestione servizi informativi e di prenotazione delle prestazioni, gestione e liquidazione sussidi, copertura riassicurata delle prestazioni, contabilità, bilanci, questioni fiscali, pagamenti quote associative),
- istituti bancari e servizio postale,
- soggetti ed enti con finalità mutualistiche o sociali,
- in tutti i casi previsti dalla legge.
Il Socio è consapevole di avere diritto a conoscere la natura ed il trattamento dei dati che lo riguardano e, conseguentemente, di potersi rivolgere ai responsabili del trattamento di tali dati.
Il Socio, sempre ai sensi dell'art. 13 della legge, ha diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione dei dati, di ottenerne la trasformazione in forma anonima, od il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER <personnamew:stonproductidLA DOMANDA DI>LA DOMANDA DI SUSSIDIO
IDEALMUTUA stabilisce, nel rispetto dello Statuto Sociale, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio. Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che IDEALMUTUA potrà richiedergli tutta la documentazione che riterrà opportuna a conferma della validità del sussidio richiesto.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza al diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro i termini di cui all'articolo seguente.
ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO
Tutti i sussidi sono erogati da IDEALMUTUA esclusivamente su richiesta del Socio o del familiare erede direttamente interessato, nel termine tassativo e perentorio di 30 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio. Oltre tale termine il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati, fatti salvi i casi documentati di forza maggiore.
ART. 11 - ALLEGATI AL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Le prestazioni delle Combinazioni dei Fondi di IDEALMUTUA sono elencate e descritte in apposite NORME che sono parte integrante del presente Regolamento Applicativo e come tali devono essere rispettate dai soci.
Tali Norme sono approvate dal consiglio di amministrazione.